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La precisa differenza fra editoria sana e tossica

La precisa differenza fra editoria sana e tossicaLa battaglia per un’editoria sana è sempre ardua e si scontra spesso con alcuni elementi di tossicità che finiscono con l’inquinare l’intero settore.

Questa volta, però, non stiamo parlando dell’editoria a pagamento che, in quanto a elementi di negatività non è seconda a nessuno, ma a quegli strati dell’editoria propriamente detta che ancora faticano a porsi in modo sano con tutti i propri collaboratori.

In particolare, ci riferiamo al rapporto tra editore e traduttore, una delle figure più bistrattate e, da sempre, costretto a lavorare con ritmi serrati, compensi esigui e scarsi riconoscimenti.

Molto probabilmente è proprio per provare a porre un argine a questa situazione che STradE (Sindacato traduttori editoriali) ha redatto, in collaborazione con Slc Cgil (Sindacato lavoratori della comunicazione della Cgil) e ODEI (Osservatorio degli editori indipendenti), il protocollo d’intesa Le buone pratiche per un'editoria sana, che sarà siglato dalle parti in causa nella giornata di domani durante un evento nell’ambito del Book Pride – Fiera nazionale dell’editoria indipendente.

Secondo STradE, si tratta di «un riconoscimento chiaro e tangibile del valore della professione di traduttore e dell’idea che a qualità del lavoro corrisponde qualità del prodotto. Se, come traduttori, potremo dare per acquisito il rispetto dei diritti e dei patti, come professionisti del libro potremo anche concentrare talento ed energia solo sull’obiettivo che più ci sta a cuore: bei libri, fatti bene».

 

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Il protocollo consta di cinque punti che toccano altrettanti aspetti importanti del rapporto tra editore e traduttore e che possono essere considerati caratterizzanti di un’editoria sana:

  • Aspetti legislativi
  • Aspetti contrattuali
  • Modalità di revisione
  • Reciprocità di diritti e doveri
  • Riconoscimento del ruolo del traduttore

 

Aspetti legislativi

In questo caso, il riferimento è al quadro normativo esistente. Sorprenderà, ma il testo del protocollo recita proprio quanto segue:

 

«1. Una sola legge di riferimento

Editore e traduttore stipuleranno un contratto di edizione di traduzione del tipo previsto e disciplinato dalla legge sul diritto d'autore. Per quanto non espressamente disposto dalla legge, si impegnano a negoziare in buona fede. La legge di riferimento per le traduzioni editoriali è la legge 633/41 sul diritto d'autore. Il contratto non può contenere rimandi ad articoli del codice civile relativi a tipologie contrattuali inadeguate a disciplinare l'utilizzazione di opere in diritto d'autore, quali il contratto di prestazione d'opere o il contratto di vendita».

 

Si tratta, dunque, di stabilire cheil rapporto tra editore e traduttore s’inserisce nell’ambito normativo che regolamenta il diritto d’autore e che non si tratta di un semplice contratto di vendita o di prestazione d’opera. Questo equivale a riconoscere al traduttore la dignità del proprio ruolo nella riproposizione dell’opera in una lingua diversa dall’originale.

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Aspetti contrattuali

Il rapporto tra le parti va gestito senza sbilanciamentie il traduttore, quindi, non si trova più in una posizione di svantaggio rispetto all’editore che s’impegna a riconoscere esplicitamente al traduttore una serie di diritti che, comunque, sono già garantiti dalla legislazione vigente:

 

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«2. Un contratto concordato e legittimo

I diritti ceduti e le condizioni della loro cessione saranno oggetto di negoziazione. Il contratto non può prevedere la cessione sommaria «di tutti i diritti» o altre disposizioni contrarie ai principi della legge quali cessioni a titolo definitivo o, eufemisticamente, «per tutta la durata del diritto d'autore», clausole di «tacito rinnovo», la «vendita totale e incondizionata» dei diritti, la cessione del diritto di utilizzazione dell'opera tramite tecnologie non ancora esistenti o di futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori. Il contratto non può contenere clausole con cui l'editore si riserva di non pubblicare la traduzione a meno di non precisare che, nel caso di mancata pubblicazione entro due anni dalla consegna, il traduttore tornerà in possesso dei diritti non utilizzati ai sensi degli artt. 127 e 128 della legge sul diritto d'autore. I termini di pagamento devono essere certi e in linea con la normativa europea e italiana. Il contratto di traduzione regolerà solo la traduzione. Eventuali altre prestazioni affini quali curatela e compilazione di bibliografie potranno esservi incluse solo quando per queste sia previsto un apposito compenso. Qualunque altro compito dovrà essere regolato da contratti separati e distinti che ne esplicitino il compenso pattuito».

 

Ancora una volta, dunque, il riferimento è alla legge sul diritto d’autore, all’interno della quale viene inquadrato il rapporto tra editore e traduttore.

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Modalità di revisione

Per quest’aspetto, il protocollo propone una modalità operativa con indicazioni precise in termini di rispetto reciproco dei ruoli:

 

«3. Una modalità condivisa di revisione

Il traduttore si impegna a consegnare un testo tradotto al meglio delle proprie capacità, elaborato con cura, competenza e, nel caso di testi letterari, scrupolo e coerenza stilistica. Il contratto dovrà prevedere modalità di revisione e correzione di bozze che rispettino il diritto legale del traduttore di conoscere e verificare le modifiche apportate alla sua traduzione, fatto salvo il diritto dell'editore di intervenire per garantire la qualità del testo. Il traduttore riceverà dall'editore il testo definitivo da approvare prima della pubblicazione impegnandosi a valutare gli eventuali cambiamenti senza pregiudizi. Traduttore ed editore si impegnano a rispettare il lavoro e le competenze reciproche avendo come obiettivo la migliore qualità del testo finale».

 

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Reciprocità di diritti e doveri

Rispetto a questo specifico punto, le linee guida prevedono l’instaurazione di un rapporto più equilibrato tra le parti, soprattutto per liberare il traduttore dall’unilateralità di alcune decisioni prese dall’editore:

 

«4. Un impegno serio e reciproco

Le parti si impegnano a rispettare scrupolosamente gli impegni presi. Nell'eventualità di inadempimenti contrattuali non ricorreranno a "clausole risolutive espresse" ma daranno all'altra parte un termine ragionevole per rimediare. Non sono ammesse clausole che consentano all'editore di adottare «a suo insindacabile giudizio» misure quali: non accettare la traduzione, risolvere il contratto, non pagare il traduttore, ritardare o decurtargli il compenso ecc. Resta inteso che il contratto potrà prevedere la possibilità di applicare sanzioni e/o ricorrere alla risoluzione del contratto stesso in caso di comportamenti professionalmente scorretti. Per la soluzione di eventuali controversie, il contratto prevedrà l'applicazione dei principi di competenza territoriale stabiliti dal codice di procedura civile; non sarà indicato alcun foro esclusivo in deroga».

 

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Riconoscimento del ruolo del traduttore

L’ultimo punto, infine, riguarda la pubblicità del ruolo del traduttore, e questo potrebbe essere proprio il viatico per tutti i diritti rappresentati negli altri punti.

Solo un editore che riconosce pubblicamente il ruolo del traduttore sarà portato a garantire il rispetto di diritti minimi; e, allo stesso tempo, solo un traduttore consapevole del proprio ruolo sarà propenso a richiedere esplicitamente il rispetto degli stessi diritti minimi:

 

«5. Un traduttore visibile e riconosciuto

Il nome del traduttore sarà indicato sulla copertina e/o sul frontespizio del libro, ai sensi del RD 18 maggio 1942, art. 33. Il traduttore sarà indicato anche sul catalogo dell'editore e in ogni forma di pubblicità della traduzione».

 

Secondo ODEI, «le Linee guida costituiscono cinque punti indispensabili per operare in un contesto editoriale sano, e quindi capace di valorizzare tutti gli attori che contribuiscono alla creazione dei libri e alla diffusione del sapere e della cultura».

 

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Difficile dire sin da ora se, come sostiene ODEI, questi cinque punti saranno in grado di segnare il discrimine tra l’editoria sana e quella tossica, ma di certo rappresentano un primo passo per illuminare alcune zone d’ombra della cui esistenza si inizia a prendere atto.

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