Il lume dell'aspirante scrittore - Attanagliati dal plagio?
Autore: AnonimoMar, 02/11/2010 - 01:15
di Annalisa Castronovo
Il plagio: come difendersi?
Scopo della presente rubrica è quello di rischiarare il percorso di chi ambisce a divenire uno scrittore; finora ho dato consigli, fatto riflessioni a tema e fornito alcune informazioni da me ritenute pertinenti rispetto all'argomento trattato. In quest'articolo, perciò, affronterò un aspetto che – in linea di principio – avrebbe dovuto precedere cronologicamente il nostro Post scriptum. Sono convinta, infatti, che, almeno un istante prima che l'esordiente si decida a inviare un'opera scritta di proprio pugno a un editore, un tarlo si insinui nella mente dell'autore ponendogli domande inquietanti: "E se qualcuno la copia?", "Se il plico finisse nelle mani sbagliate?". Insomma, ci si interroga su come sia possibile proteggere il dattiloscritto da plagio, tutelando quindi il proprio diritto d'autore prima ancora che l'opera venga editata.
Sebbene sia lecito porsi tale quesito, da più parti potrete leggere che simili casi di plagio avvengono assai raramente, specie se il timore riguarda una subdola condotta di editori, redattori o agenti letterari, i quali piuttosto avranno tutto l'interesse nell'intessere con il vero e talentuoso autore un proficuo rapporto di lungo periodo, teso a ottenere ben più alti profitti.
Storicamente, il primo caso noto di plagio pare risalire al poeta romano Marziale, il quale già nel I secolo d.C. ebbe a lamentarsi del fatto che un rivale spacciasse per propri i suoi versi. Oggi, le norme che disciplinano il diritto d'autore in Italia si rifanno prevalentemente alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) e successive modificazioni, nonché al Titolo IX del Libro Quinto del codice civile. In particolare, ritengo sia utile conoscere il contenuto dei seguenti articoli:
Art. 2575 Oggetto del diritto Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Il diritto d'autore italiano, infatti, disciplina e cerca di tutelare i diritti morali ed economici di chi realizza opere dell'ingegno di carattere creativo, incluse quelle di genere letterario. Tra i diritti morali – e, dunque, inalienabili – c'è quello alla paternità dell'opera; ma – veniamo al punto – come si fa a dimostrare che si è il vero autore?
Sostanzialmente bisogna essere in grado di provare che l'opera contesa riportasse già la firma dell'autore in data certa. In Italia, tradizionalmente, a questo scopo ci si rivolge ai notai o alla SIAE, quest'ultima infatti fornisce un servizio di deposito di opere inedite, anche per coloro che non sono associati, dietro pagamento (maggiori dettagli all'apposita sezione OLAF).
A coloro che non abbiano l'intenzione (o la possibilità) di spendere quanto richiesto da chi svolge analoghi servizi a pagamento, alcuni suggeriscono di ricorrere a un metodo alternativo di attestazione della data, mediante l'auto-invio (cioè l'invio all'autore stesso dell'opera) del materiale debitamente firmato e sigillato. In tal modo, si sarà in possesso della relativa ricevuta di ritorno della raccomandata postale (con tanto di timbro riportante la data) che dovrà essere custodita - così come il plico ancora sigillato - fino a quando l'opera non sarà finalmente pubblicata o finché non si dovesse verificare un malaugurato caso di plagio ai propri danni, di cui con tale materiale, così conservato, si andrà a discutere in un'aula di tribunale; c'è però chi avverte che non tutti i giudici considerano valido questo metodo di attestazione della paternità dell'opera. Inoltre, pare esista anche un servizio offerto dalle Poste Italiane, detto di "apposizione della data certa", che verrebbe reso al costo di una normale spedizione.
Infine, esistono organismi che assolvono a una simile funzione di tutela attraverso il rilascio di licenze, quali ad esempio la LICENZA COPYZERO X (in tutte le sue varie tipologie) del Movimento Costozero, nonché i sei diversi tipi di Creative Commons Public Licenses (CCPL) italiane che consentono ai creatori – appunto – di condividere le proprie opere anche in maniera ampia, ma lasciando per se stessi "alcuni diritti riservati". Si può anche decidere di inserire la propria opera su Lulu o ilmiolibro.it anche senza richiederne mai la stampa o la diffusione, o ordinarne invece una copia (dietro pagamento della stessa); ma è doveroso mettere in guardia gli esordienti del fatto che generalmente i contratti con gli editori implicano che l'opera sia inedita.
Spero che questa raccolta di informazioni abbia sciolto qualche dubbio e porti gli interessati a fare la scelta più adatta alle loro esigenze.
Per concludere, se avete dubbi o curiosità riguardo ad aspetti attinenti a questa rubrica, sarò lieta di tenerne conto e, eventualmente, di fare il possibile per illuminare la via dell'aspirante scrittore.
Storicamente, il primo caso noto di plagio pare risalire al poeta romano Marziale, il quale già nel I secolo d.C. ebbe a lamentarsi del fatto che un rivale spacciasse per propri i suoi versi. Oggi, le norme che disciplinano il diritto d'autore in Italia si rifanno prevalentemente alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) e successive modificazioni, nonché al Titolo IX del Libro Quinto del codice civile. In particolare, ritengo sia utile conoscere il contenuto dei seguenti articoli:
Art. 2575 Oggetto del diritto Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576 Acquisto del diritto Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577 Contenuto del diritto L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Il diritto d'autore italiano, infatti, disciplina e cerca di tutelare i diritti morali ed economici di chi realizza opere dell'ingegno di carattere creativo, incluse quelle di genere letterario. Tra i diritti morali – e, dunque, inalienabili – c'è quello alla paternità dell'opera; ma – veniamo al punto – come si fa a dimostrare che si è il vero autore?
Sostanzialmente bisogna essere in grado di provare che l'opera contesa riportasse già la firma dell'autore in data certa. In Italia, tradizionalmente, a questo scopo ci si rivolge ai notai o alla SIAE, quest'ultima infatti fornisce un servizio di deposito di opere inedite, anche per coloro che non sono associati, dietro pagamento (maggiori dettagli all'apposita sezione OLAF).
A coloro che non abbiano l'intenzione (o la possibilità) di spendere quanto richiesto da chi svolge analoghi servizi a pagamento, alcuni suggeriscono di ricorrere a un metodo alternativo di attestazione della data, mediante l'auto-invio (cioè l'invio all'autore stesso dell'opera) del materiale debitamente firmato e sigillato. In tal modo, si sarà in possesso della relativa ricevuta di ritorno della raccomandata postale (con tanto di timbro riportante la data) che dovrà essere custodita - così come il plico ancora sigillato - fino a quando l'opera non sarà finalmente pubblicata o finché non si dovesse verificare un malaugurato caso di plagio ai propri danni, di cui con tale materiale, così conservato, si andrà a discutere in un'aula di tribunale; c'è però chi avverte che non tutti i giudici considerano valido questo metodo di attestazione della paternità dell'opera. Inoltre, pare esista anche un servizio offerto dalle Poste Italiane, detto di "apposizione della data certa", che verrebbe reso al costo di una normale spedizione.
Infine, esistono organismi che assolvono a una simile funzione di tutela attraverso il rilascio di licenze, quali ad esempio la LICENZA COPYZERO X (in tutte le sue varie tipologie) del Movimento Costozero, nonché i sei diversi tipi di Creative Commons Public Licenses (CCPL) italiane che consentono ai creatori – appunto – di condividere le proprie opere anche in maniera ampia, ma lasciando per se stessi "alcuni diritti riservati". Si può anche decidere di inserire la propria opera su Lulu o ilmiolibro.it anche senza richiederne mai la stampa o la diffusione, o ordinarne invece una copia (dietro pagamento della stessa); ma è doveroso mettere in guardia gli esordienti del fatto che generalmente i contratti con gli editori implicano che l'opera sia inedita.
Spero che questa raccolta di informazioni abbia sciolto qualche dubbio e porti gli interessati a fare la scelta più adatta alle loro esigenze.
Per concludere, se avete dubbi o curiosità riguardo ad aspetti attinenti a questa rubrica, sarò lieta di tenerne conto e, eventualmente, di fare il possibile per illuminare la via dell'aspirante scrittore.
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