Editori a pagamento: il contratto cos’è? – seconda parte
Autore: Morgan PalmasVen, 19/03/2010 - 14:51
Di Morgan Palmas
In seguito alle riflessioni della prima parte, continuiamo a esplorare il mondo dei contratti editoriali.
L’autore “donerà” in esclusiva i diritti di pubblicazione della sua opera attraverso anche le tecnologie disponibili, come un ebook o un audiolibro. Questa è la prassi, cioè i contenuti potranno essere un business anche su supporti diversi dal cartaceo.
Stesso dicasi per i diritti d’autore rispetto a un’eventuale pubblicazione all’estero, questa è materia della casa editrice con la quale state firmando, non dell’autore. In breve, supponete di trovare accolta la possibilità di esportare il vostro romanzo in lingua francese, bene, dovrete comunque contattare la vostra casa editrice, non sono contemplabili azioni autonome finché i diritti dell’opera sono concessi con la vostra firma.
Dovete identificare la parte del contratto editoriale in cui si esplicita che sarà la casa editrice a valutare la veste editoriale più efficace per la vendita del libro e le strategie commerciali e promozionali migliori nella distribuzione. Ciò, ecco cosa dovrà soprattutto essere chiaro, non sarà a carico dell’autore e non vi saranno costi aggiuntivi.
Ho letto contratti nei quali con un ottimo giro di parole la casa editrice monetizzava la distribuzione a proprio vantaggio, nel senso che in cambio di cinque opere gratuite per dieci mesi l’autore doveva impegnarsi a contattare le singole società di distribuzione e garantire un minimo di venti copie vendute ogni 30 giorni. Cose dell’altro mondo: editori senza distribuzione? Capacità di vendita uguale a zero.
Il prezzo del libro è scelta della casa editrice, vi può essere una contrattazione con l’autore, anche per eventuali edizioni future. La visione del mercato non è di competenza di chi scrive, ma di chi gestisce i diritti dell’opera.
Anche in questo caso ho ascoltato le storie più incredibili.
Un signore, dopo avere firmato, pretendeva di abbassare il prezzo perché lo riteneva troppo alto, vantando studi di economia di vetusto ricordo. È tutto scritto, bisogna leggere con attenzione.
Una voce importante che deve essere altrettanto chiara è la comunicazione all’autore del resoconto del venduto da parte della casa editrice e, quindi, il saldo dei diritti economici. Badate bene che se non vi fosse tale comunicazione l’editore potrebbe sentirsi autorizzato a sistemarvi nel cassetto dell’oblio.
In un contratto editoriale si offre il più delle volte la possibilità all’autore di acquistare direttamente copie del suo libro con uno sconto. Ovvio che queste saranno indipendenti dal conteggio annuale e perciò libere da diritti economici.
Non fatevi illudere dalla possibilità di godere di un 70% di sconto – pensando a facili guadagni grazie a supposte generose percentuali – se non vi è garantita una distribuzione del libro (sulla distribuzione rifletteremo in futuro, argomento spinoso e che farà sobbalzare sulla sedia non pochi).
C’è un’altra condizione nel contratto editoriale che agli occhi di tanti potrebbe sembrare banale, invece dovreste porci grande attenzione. Supponete che la casa editrice stampi 500 copie del vostro libro, una parte è venduta, un’altra parte sguazza nell’oceano di invenduti. Dopo un certo periodo di tempo (potreste aspettarvi dai 2 ai 5 anni, esplicitato nel contratto), l’editore decide di inviare tutto al macero. Qui accade la tragica barzelletta per alcune truffe, il contratto potrebbe prevedere che l’autore dovrà sostenere i costi dell’operazione. Quindi, non solo la tristezza dell’invenduto, ma anche il pagamento dei costi dell’invio al macero.
Siate vigili. C’è un invenduto dopo cinque anni e scade la quantità di tempo contemplata? Bene, nel contratto sarà scritto che l’autore non avrà voce in capitolo e che non vi saranno rivendicazioni da parte della casa editrice. Di solito è indicato con quale sconto l’autore ha la possibilità di acquistare le copie invendute.
Il libro non vende, parte delle copie va al macero, a questo punto che cosa accade rispetto ai diritti e doveri reciproci?
Lo scopriremo la prossima volta.
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